Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e violazione dell’obbligo di repechage alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 12132/2023.
Con sentenza n. 12132, emessa in data 08/05/2023, la Corte di Cassazione ribadisce l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro nel caso in cui questi licenzi per soppressione del posto e ne amplia il perimetro affermando che il datore di lavoro deve dimostrare, oltre all’assenza di posizioni analoghe a quella soppressa anche: “che per un congruo periodo di tempo successivo al recesso non è stata effettuata alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore” (Cass, civ. sez. lav., sentenza n. 12132 dell’08/05/2023 – pres. Raimondi, relat. Garri).