Avv. Luca Viola – Avv. Claudia Scarpellini

In sede di transazione/conciliazione è noto che uno dei più classici elementi di discussione tra le parti, o anche più frequentemente di discussione tra i professionisti legali e professionisti fiscali/tributari sia la qualificazione delle somme ed il loro assoggettamento ad regime di tassazione e contribuzione piuttosto che ad un altro.

Il problema risiede infatti in una serie di attenzioni che devono essere adeguatamente ponderate in sede di redazione e negoziazione dell’atto transattivo per evitare ricalcoli o riprese fiscali e contributive da parte di INPS e Agenzia delle Entrate.

Nel corso degli anni intervengono continue modifiche al regime applicativo ed al calcolo delle aliquote, motivo per cui vorremmo provare a fare il punto a seguito di una specifica pronuncia appena pubblicata.

Con risposta n. 343/2022, a specifico interpello formulato in relazione alla tassazione di cui agli artt. 51 e 17 del TUIR, Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime di tassazione applicabile alle somme di denaro riconosciute al lavoratore in sede conciliativa a titolo di transazione generale e novativa.

La risoluzione dell’Agenzia muove dall’interpello di un lavoratore che, dopo essere stato ceduto insieme ad intero ramo d’azienda dalla società datrice di lavoro cedente ad altra società datrice di lavoro cessionaria, nel proseguire il rapporto di lavoro con quest’ultima otteneva dalla prima, in sede di conciliativa, una somma di denaro a titolo di transazione generale novativa a fronte della rinuncia alla domanda giudiziale per differenze retributive.

L’istante chiedeva chiarimenti all’Agenzia sulla corretta qualificazione delle somme percepite dal datore cedente in vista del regime di tassazione applicabile.

In altre parole, il quesito riguardava la possibilità di qualificare l’importo percepito come “reddito diverso” per l’assunzione di obblighi di non fare”, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. 1) Tuir, soggetto a tassazione ordinaria oppure come “reddito da lavoro dipendenteessendo stato corrisposto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, per l’effetto assoggettato a tassazione separata ex art. 17 comma 1, 1 lett. a) o i) Tuir[1].


[1] Articolo 17 Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR): Tassazione separata.

  1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
  2. a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

[omissis]

Il contribuente prospettava una soluzione interpretativa favorevole alla qualificazione delle somme ricevute in termini di “reddito di lavoro dipendente” dal momento che erano percepite a fronte della cessazione dell’originario rapporto di lavoro. Di conseguenza, tali redditi venivano fatti rientrare, a suo dire, nell’art. 17 comma 1, lett. i) del Tuir essendo qualificabili come “indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistiti nella perdita di redditi relativi a più anni”.

L’Agenzia delle Entrate riscontrava il contribuente precisando che se è vero che rientrano nella definizione omnicomprensiva di “redditi di lavoro dipendenti”, ai sensi dell’art. 51 Tuir[2], tutte le somme ed i valori comunque percepiti a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o cessazione dello stesso[3], nel caso di specie, le somme percepite dal non potevano essere assoggettate a tassazione separata in quanto versate da soggetto ormai estraneo al rapporto lavorativo, ossia la cedente.

Ed infatti, l’art. 17 Tuir individua un elenco tassativo di redditi soggetti a tassazione separata tra cui non compaiono le somme che non sono in alcun modo collegabili al rapporto di lavoro. Ed allora, le somme percepite dal lavoratore istante a titolo di transazione generale novativa, provenendo da un soggetto non più titolare del rapporto di lavoro esistente al momento dell’erogazione, non potevano essere assoggettate a tassazione separata.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme corrisposte in virtù della conciliazione andassero assoggettate a tassazione ordinaria, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di tassazione separata pervista dal citato art. 17 Tuir.

Il caso di specie esaminato è molto specifico e molto particolare in quanto la transazione è conclusa tra il lavoratore ed il Cedente di ramo di azienda, non più Datore di lavoro al momento della transazione.

Ma il caso e la risposta ad interpello, ci permettono di richiamare alcuni concetti base utili a tutti gli operatori del diritto del lavoro per orientarsi nel mondo dei titoli di pagamento delle transazioni, che spesso vengono effettuati in udienza, o in una breve sospensione della stessa, senza avere il tempo di ponderare con calma e con l’ausilio di un fiscalista, le migliori soluzioni.

E’ inoltre sovente il caso che l’avvocato si trovi in potenziale difficoltà con il fiscalista in tema di valutazione della corretta aliquota applicabile e del regime previdenziale.

Proviamo ad esaminare alcuni macro scenari, senza avere la minima presunzione di esaustività, stante anche la particolarità della materia:


  1. i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

[1] L’articolo 51 del TUIR prevede che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“.
[1] Vd Circolare AdE 23 dicembre 1997, n. 326.

  • Transazioni soggetta a tassazione ordinaria e contribuzione: transazione c.d. semplice in relazione alla corresponsione degli importi maturati;
  • Transazioni soggette a tassazione separata:
    1. Con sola applicazione dell’aliquota TFR (no contribuzione) è il c.d.  “incentivo all’esodo” o “”integrazione TFR”, ovvero una transazione corrisposta in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro che ne è la causa;
    2. Aliquota fissa e no contribuzione in caso di transazione “novativa” al solo fine di evitare la lite ma scollegata dal rapporto di lavoro.
    3. Aliquota fissa e si contribuzione in caso di transazione relativa a emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 47 e al comma 2 dell’articolo 46 (art. 17 c.1, lett. b) TUIR).
  • Transazioni esenti da tassazione e contribuzione: in caso di pagamento a titolo di “risarcimento del danno” non patrimoniale (biologico, morale, relazione etc.) purché documentato e congruo.

Criterio della redazione del presente contributo non è certo quello dell’esaustività, quanto della praticità cercando di fornire una schematizzazione semplice e facilmente consultabile la prossima volta che ci approcceremo ad una transazione, al fine di poter utilizzare i giusti correttivi, non solo per la serenità del cliente, ma anche per cercare di massimizzare o imputare correttamente il reale calcolo del netto ed evitare malumori e contestazioni successive.

[1] Articolo 17 Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR): Tassazione separata.

  1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
  2. a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

[omissis]

  1. i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

[2] L’articolo 51 del TUIR prevede che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“.

[3] Vd Circolare AdE 23 dicembre 1997, n. 326.