La riforma dell’ordinamento sportivo, seppur ancora lontana dall’essere considerata definitiva, è realtà ormai prossima a cui tutti gli operatori del panorama sportivo devono guardare al fine adeguarsi al processo di revisione strutturale, oltre che organizzativa, a cui sono chiamati.

Nonostante il Governo abbia approvato in soli due anni dalla delega ricevuta, ben cinque decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici (nr. 36, 37, 38, 39 e 40) la loro entrata in vigore è slittata al 1° luglio 2022, per le disposizioni relative al lavoro sportivo ed al 1° gennaio 2023 per tutte la altre previsioni.

Tale ritardo è dipeso dalle criticità espresse su più fronti dai soggetti coinvolti nelle varie audizioni parlamentari con riguardo, in particolar modo, alla nuova disciplina civilistica delle società e associazioni sportive dilettantistiche e alla definizione di lavoratore sportivo.

Il presente contributo intende approfondire proprio le suddette tematiche al fine di chiarire agli addetti ai lavori, in particolar modo ASD e SSD, gli aspetti tecnico-giuridici da cui non potranno più prescindere per continuare ad operare nel settore sportivo.

Prima grande novità della riforma in commento riguarda la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici.

Gli articoli da 6 a 14 del D.lgs. n. 36 introducono modifiche sostanziali rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 90 della L. n. 289/2002.

In particolare, per quanto riguarda la veste giuridica, la riforma ha previsto che le società sportive dilettantistiche possono assumere qualsiasi forma societaria tra quelle enunciate dal Libri V, titolo V, del codice civile ossia non solo società di capitali, come attualmente regolamentato, ma anche forme di società di persone.

La normativa prevede altresì che gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo  settore  o di impresa sociale.  Restano invece esclusi dal novero dei soggetti che possono qualificarsi come società sportiva dilettantistica, le società cooperative, oggi largamente diffuse.

Quanto poi ai requisiti statutari, l’articolo 7 del D.lgs. 36, stabilisce che l’oggetto sociale deve prevedere “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche …” ed il successivo articolo 9 consente agli enti sportivi lo svolgimento di attività secondarie e strumentali solo in via sussidiaria e nei limiti rigorosi, stabiliti da apposito decreto ministeriale.

L’articolo successivo introduce inoltre un peculiare concetto di assenza di scopo di lucro riformulato nella previsione secondo cui l’ente sportivo con natura societaria può distribuire, solo parzialmente e entro specifici limiti gli utili e rimborsare la quota di capitale versata.

Infine l’art. 10 comma 2 del D.lgs. 36 detta infine una disciplina del tutto nuova per la certificazione della natura dilettantistica delle associazioni e società sportive che devono iscriversi nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Mentre l’affiliazione a FSN, DSA o EPS rimane passaggio obbligato per il riconoscimento dell’ente come soggetto dell’ordinamento sportivo.

La seconda importante novità apportata dalla riforma dello sport riguarda la nuova definizione di lavoratore sportivo e le tutele lavoristiche oltre che previdenziali introdotte nel settore del lavoro dilettantistico.

L’art. 25 del D.lgs. 36 definisce lavoratore sportivo: “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionisti o dilettantistico, esercita attività sportiva dietro un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali”.

La riforma ingloba la L.91/81 sul professionismo e detta un’unica disciplina generale per il rapporto di lavoro sportivo. Di conseguenza, tutti coloro che oggi sono inquadrati come collaboratori sportivi, ai sensi dell’art. 67 TUIR, con l’avvento del nuovo anno, verranno considerati lavoratori subordinati.

I collaboratori sportivi potranno assumere qualifiche di lavoratori autonomi, co.co.co. e lavoratori dipendenti ovvero occasionali, mentre rimarranno incompatibili con qualsivoglia forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato le sole prestazioni amatoriali e volontaristiche.

Infine, la riforma ha dettato dei tempi molto chiari i quali però non sembrano essere stati colti dalla molti operatori del settore, con grave rischi di arrivare impreparati alla data di entrata in vigore, salvo sempre un intervento di ulteriore deroga da parte del legislatore. A supportare i richiami legislativi in tema di nuovo ordinamento, è intervenuta la giurisprudenza sottolineando un nuovo approccio a favore dell’incremento di tutele previdenziali e lavoristiche per gli operatori del settore, nonché una nuova prospettiva interpretativa nei confronti di contratti (quelli di collaborazione sportiva)fino ad oggi considerati in maniera differente rispetto ai contratti disciplinati nel jobs act e nel sistema lavoristico, in forza di un favor riconosciuto dallo stesso INL.

Ora, come affermato in modo univoco da numerose recentissime pronunce della Corte di Cassazione, in presenza di un’attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità ed in maniera professionale le somme percepite dai collaboratori non potranno più considerarsi compensi sportivi dilettantistici, di cui all’art. 67 comma 1, lettera m), Tuir. (Cass. civ. n. 41397/2021; n. 41416/2021; n. 41418/2021; n. 41419/2021; n. 41420/2021; n. 41468/2021; n. 41570/2021; n. 41729/2021; n. 175/2022 e n. 177/2022).

Ed allora, con l’entrata in vigore della riforma dello sport solo chi svolgerà prestazioni sportive amatoriali in modo personale e gratuito, potrà automaticamente beneficiare delle agevolazioni fiscali relative all’attività sportiva mentre tali agevolazioni non potranno riconoscersi in modo generalizzato a tutti coloro che oggi percepiscono “compensi sportivi”. O meglio, pur in presenza di soggetti non volontari, che svolgono le loro attività in maniera non professionale e godono di un rimborso spese, lo stesso non potrà superare la somma massima di Euro 10.000/anno, soglia oltre la quale il rapporto verrà automaticamente riqualificato in rapporto di lavoro subordinato.

In generale per ASD e SSD occorrerà rivedere, prima dell’entrata in vigore della riforma, l’intero organigramma organizzativo e funzionale per valutare i possibili impatti del costo del lavoro sportivo sui relativi bilanci di palestre e centri sportivi.

Parere personalissimo dello scrivente è che la riforma e la successiva giurisprudenza rappresentino una chiara volontà istituzionale di creare uno cambio nel sistema sportivo affinché si abbandonino le logiche territoriali delle micro realtà sportive e si inizi a strutturare un sistema integrato in grado di affrontare investimenti, ristrutturazioni di una impiantistica ormai non sostenibile e soprattutto in grado di competere con i paesi Europei e superare lo shock subito dagli operatori privi di tutela assistenziale e previdenziale durante la pandemia.