Il datore di lavoro non può negare in maniera irragionevole il lavoro agile al lavoratore laddove ricorrano titoli di priorità legati alla salute.
“Ai sensi dell’art.39, co.2, D.l. 18/2020, “ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81” (Trib. Grosseto, sez. Lavoro, ordinanza depositata 23 aprile 2020).