“Il requisito della pericolosità generica che legittima l’applicazione della confisca non può essere desunto dal mero ‘status’ di evasore fiscale seriale in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell’attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi, assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite ai redditi lecitamente prodotti, nonché l’eventuale definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivato il recupero dell’imposta evasa” (1).

(1)  La Corte d’Appello di Firenze rigettava, con decreto del 15 marzo 2018, l’appello proposto avverso i due decreti con i quali il Tribunale Misure di Prevenzione di Firenze applicava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti del proposto nonché la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni dello stesso e dei parenti, intesi quali terzi interessati, per contestazioni relative al reato di infedele dichiarazione ex art. 4 d.lgs 74/2000.

Avverso il suddetto decreto la difesa presentava ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:1) carenza dei requisiti di precisione e prevedibilità nell’individuazione delle categorie e delle condizioni soggettive per l’applicazione della misura di prevenzione personale – muovendo dalla sentenza n. 24/19 Corte Cost. che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 4 comma 1 lettera c) e 16 del d.lgs 159/2011 per l’eccessiva genericità dei potenziali destinatari delle disposizioni-; 2) violazione di legge e carenza di motivazione circa la sussistenza e concreta verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione personale; 3) violazione di legge in ordine alla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale in considerazione del fatto che i reati tributari non sono inseriti nell’elenco di sui agli artt. 4 e 16 del codice antimafia e che, in aggiunta, devono ritenersi confiscabili solo i beni prodotti a mezzo di attività illecita e non anche quelli acquistati grazie a redditi derivanti da attività lecita, ma sottratti a dichiarazione fiscale.

La giurisprudenza di legittimità accoglie i motivi del ricorso e annulla il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.

Quanto ai motivi relativi al presupposto soggettivo della “pericolosità generica” del soggetto per l’applicazione della misura di prevenzione personale la Cassazione afferma che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata ed alla luce della pronuncia Corte EDU Grande Camera, sent, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, questo sia da circoscriversi ai soli casi in cui vi siano fatti sintomatici collegati ad elementi certi e significativi di un’effettiva tendenza a delinquere del proposto. La depressione può smorzare il tuo desiderio e può causare disfunzione erettile. Di conseguenza, nel caso di specie, non appare legittima l’applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno poiché viene applicata sulle risultanze di atti di indagine espletati nell’ambito di procedimenti penali a carico del proposto per reati fiscali e fallimentari commessi nello svolgimento dell’attività imprenditoriale e su sole ipotizzate condotte di reimpiego dei proventi, non contabilizzati né dichiarati, senza tener conto del mancato accertamento in sede penale delle predette condotte delittuose.

Quanto invece al terzo motivo, relativo all’applicazione della confisca di prevenzione per l’ipotizzata commissione di reati tributari, la suprema Corte ha escluso che il mero “status” di evasore fiscale comporti automaticamente l’accertamento del requisito della assoggettabilità a tale misura, ai sensi degli artt. 1 e 4 d.lgs 159/2011, in quanto per definire se il proposto viva abitualmente dei proventi dell’attività delittuosa occorre considerare le condotte in sé generatrici di un profitto e non quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte per redditi lecitamente prodotti.

La Corte ha quindi ritenuto di aderire ad un precedente orientamento di legittimità, si veda Cass. pen. n.53003/17, secondo cui l’essere semplicemente evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l’applicazione della confisca, atteso che sono necessari i requisiti di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs 159/2011 che concernono i soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi e che vivono abitualmente con i proventi dell’attività delittuosa.Requisiti che possono essere presenti nell’evasione fiscale ma che non lo sono automaticamente e necessariamente.