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La responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da virus SARS-Covid2
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha modificato il concetto di “sicurezza sul lavoro” ed equiparato l’infezione da Covid-19 contratta sul luogo di lavoro all’infortunio sul lavoro con causa virulenta con conseguente riconoscimento delle tutele INAIL a favore del lavoratore colpito da infortunio.
Il datore di lavoro non può negare in maniera irragionevole il lavoro agile al lavoratore laddove ricorrano titoli di priorità legati alla salute.
“Ai sensi dell’art.39, co.2, D.l. 18/2020, “ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81” (Trib. Grosseto, sez. Lavoro, ordinanza depositata 23 aprile 2020).
Il diritto all’oblio e la sua evoluzione con l’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali.
Il diritto all’oblio, inizialmente riconosciuto soltanto a livello giurisprudenziale, sia in campo europeo che nazionale, riceve oggi un’espressa regolamentazione nell’art. 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) – Reg. UE 679/16 – rubricato “diritto alla cancellazione”.