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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e violazione dell’obbligo di repechage alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 12132/2023.

Con sentenza n. 12132, emessa in data 08/05/2023, la Corte di Cassazione ribadisce l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro nel caso in cui questi licenzi per soppressione del posto e ne amplia il perimetro affermando che il datore di lavoro deve dimostrare, oltre all’assenza di posizioni analoghe a quella soppressa anche: “che per un congruo periodo di tempo successivo al recesso non è stata effettuata alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore” (Cass, civ. sez. lav., sentenza n. 12132 dell’08/05/2023 – pres. Raimondi, relat. Garri).

Il regime di tassazione applicabile alle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore a titolo “transazione”: focus sulla qualificazione delle somme riconosciute in sede di conciliazione in materia di lavoro.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha modificato il concetto di “sicurezza sul lavoro” ed equiparato l’infezione da Covid-19 contratta sul luogo di lavoro all’infortunio sul lavoro con causa virulenta con conseguente riconoscimento delle tutele INAIL a favore del lavoratore colpito da infortunio.

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