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Cass. Pen., VI sez., 04.06.2019 (dep. 19.09.2019), n. 38692, Pres. Ricciarelli, Rel. De Amicis, P.G. Casella, Imp. Iuzzolino +altri.
“Il requisito della pericolosità generica che legittima l’applicazione della confisca non può essere desunto dal mero ‘status’ di evasore fiscale seriale in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell’attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi, assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite ai redditi lecitamente prodotti, nonché l’eventuale definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivato il recupero dell’imposta evasa” (1).
Cass. Civ., sez. Lavoro, 11.06.2019 (dep. 01.10.2019), sentenza n. 24492.
“Il giustificato motivo di esonero del lavoratore, in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi per altro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifettabile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.” (1).
CASO CORDELLA e altri V. ITALIA (ricorsi num. 54414/13 e 54264/15)
La Corte Europea dei Diritti umani ha condannato l’Italia perché “non ha protetto i cittadini di Taranto dall’inquinamento” nelle aree interessate dalle emissioni tossiche dello stabilimento Ilva di Taranto. I giudici hanno stabilito che le misure per assicurare la protezione della salute e dell’ambiente devono essere messe in atto il più rapidamente possibile.