Le principali novità in materia di lavoro, sono state molto discusse da tutti i media, motivo per cui proviamo a concentrarci sugli effetti in tema di licenziamento per le piccole imprese e sulle abrogazioni e modifiche che impattano sul mondo sportivo dilettantistico.
A) Licenziamento (Art. 3 comma 1 DL 87/2018):
1) l’indennità di licenziamento ingiustificato per il lavoratore assunto in azienda che integra i requisiti di cui art. 18 st. lav. (Art. 1 D.Lgs. 23/2015), passa da un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, ad un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità;
2) l’indennità di licenziamento ingiustificato per il lavoratore assunto in azienda che NON integra i requisiti di cui art. 18 st. lav. (art. 9 del D.Lgs. 23/2015), in caso licenziamento previsto all’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 23/2015, passa da un minimo di 2 ad un massimo di 6, ad un minimo di 3 ed un massimo di 6 mensilità. L’art. 9 dimezza l’indennità per le fattispecie previste dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1 del D.Lgs 23/2015e stabilisce che “…non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
B) Società Sportive (Art. 13 DL 87/2018):
1) Abrogazione dei commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della L. Finanziaria 2018 1) . Pertanto: con la relativa disciplina in materia di:
– comma 353: non si possono più costituire Società Sportive Dilettantistiche Lucrative. Quelle esistenti dovranno modificare denominazione e statuti.
– comma 354: non sono più ammessi gli statuti delle SSDL ed il loro speciale contenuto;
– comma 355: è abrogata la disciplina del dimezzamento dell’IRES;
– comma 358: abrogazione della qualificazione di co.co.co per i contratti di collaborazione di cui all’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 81/2015. I contratti sportivi tornano ad essere qualificati solo in forza della identificazione ex art. 67 TUIR e 389/2002
– comma 359: l’abrogazione della qualifica di redditi diversi per i contratti co.co.co.
– comma 360: E’ abrogata l’iscrizione dei collaboratori delle SSDL all’INPS con contribuzione dimezzata.
Abrogazione della estensione al mondo dello sport dell’uso di contratti co.co.co.
2) Abrogazione dell’art. 13-quater, Tabella A), Parte III del DPR 633/72 (TUIR) in tema di IVA agevolata per le SSDL.
3) Modifiche all’art. 90 della L. 289/2002 come modificato dalla L. Finanziaria 2018:
– comma 24: Estensione della concorrenza a fronte della assegnazione degli impianti sportivi pubblici a TUTTE le società e associazioni (indistintamente) con abrogazione della assegnazione “preferenziale” alla gestione da parte di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
– comma 25: Mantenimento della assegnazione preferenziale ad associazioni sportive dilettantistiche, ma ritorno all’estensione a tutte le società per la gestione di impianti pubblici con abrogazione della specifica per le società “sportive dilettantistiche”;
– comma 26: Abrogazione della assegnazione “preferenziale” delle “…palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività…” a società sportive dilettantistiche con estensione e TUTTE le Società ed alle Associazioni sportive dilettantistiche.
5) assegnazione di un Fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche. L’uso di tale fondo è al momento ignoto.