Il conduttore che non riceva il pagamento dell’indennità di avviamento, in sede di cessazione del Contratto di Locazione Commerciale, è legittimato a non rilasciare l’immobile. La Corte di Cassazione, con ordinanza 24285 del 16/10/2017, ha accolto il ricorso del conduttore contro la decisione della Corte di Appello de l’Aquila argomentando che “la disposizione secondo la quale l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile e’ condizionato all’avvenuta corresponsione dell’indennità per l’avviamento commerciale (artt. 34, co. 3, e 69 co. 8 della legge n. 392/78) attribuisce al conduttore un “diritto di ritenzione” sull’immobile, anche in pendenza della relativa controversia, sino al pagamento dell’indennità”.