Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 marzo – 7 luglio 2017, n. 16835.
L’art. 12 del d.lgs.38/2000 prevede che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”. La Cassazione fornisce l’interpretazione della riconoscendo che l’utilizzo del mezzo proprio, per scelte non connesse funzionalmente con l’attività lavorativa assicurata, consente l’indennizzabilità dell’eventuale infortunio, ma deve provarsi che l’uso sia “necessitato” ovvero che non sia possibile scegliere una soluzione meno rischiosa (mezzo pubblico) purché agevole. La valutazione della “necessità”, precisa la Cassazione, non deve intendersi in senso assoluto, essendo sufficiente una “necessità relativa” emergente da molteplici fattori, oggetto d iconcreta dimostrazione, che hanno indotto il lavoratore a scelgiere un mezzo proprio rispetto a quello pubblico (esigenze personali e familiari, altri interessi meritevoli di tutela).