La responsabilità della banca nell’esecuzione di bonifici errati rappresenta un tema di crescente rilevanza giuridica, specialmente alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione. La sentenza n. 17415 del 25 giugno 2024 della sezione I della Cassazione ha fatto luce su numerosi aspetti cruciali relativi alla responsabilità delle banche quando i fondi vengono accreditati su un conto intestato a un soggetto diverso dal beneficiario indicato dal cliente ordinante. Questo articolo approfondisce la tematica, richiamando le fonti normative giuridiche alla base della decisione.
Il caso oggetto della sentenza riguardava un bonifico effettuato da un cliente, i cui fondi erano stati accreditati su un conto corrente il cui intestatario non corrispondeva al beneficiario indicato. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in situazioni dove la banca del beneficiario sia consapevole che l’IBAN comunicato non corrisponde al titolare indicato, essa ha l’obbligo di adottare tutte le precauzioni necessarie prima di procedere all’accredito. Questo include contattare il correntista e accreditare con riserva per rendere possibile il recupero della somma in caso di errore.
Qualora la banca non fornisca prova di aver adottato tali cautele, essa incorre in responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e art. 24 D.Lgs. 11/2010 nei confronti del legittimo beneficiario rimasto insoddisfatto. L’art. 2043 del Codice Civile italiano sancisce che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. L’art. 24 del Decreto Legislativo 11/2010, che recepisce la direttiva sui servizi di pagamento (PSD), stabilisce che il prestatore di servizi di pagamento deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che l’ordine di pagamento sia eseguito correttamente.
La sentenza si basa anche sul principio di vicinanza della prova, secondo cui la parte che è in migliore posizione per fornire una prova deve farlo. In questo contesto, la banca, avendo accesso diretto alle informazioni relative all’IBAN e all’intestatario del conto, è ritenuta responsabile di verificare la corrispondenza tra il beneficiario indicato e l’intestatario del conto.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la norma che esenta la banca da responsabilità per bonifici eseguiti secondo l’IBAN indicato dal pagatore deve essere interpretata alla luce dei principi di efficienza e semplificazione dei pagamenti. Tuttavia, questa interpretazione si applica al rapporto tra il cliente e la propria banca, senza escludere la responsabilità della banca del beneficiario che si avveda della discrepanza tra IBAN e beneficiario indicato.
Un altro aspetto significativo della sentenza riguarda la bilancia tra la riservatezza dei dati personali e la tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, come l’esercizio del diritto di difesa in giudizio. La Corte ha precisato che l’interesse alla riservatezza deve cedere di fronte alla necessità di tutelare il diritto del cliente ordinante di recuperare i propri fondi. Pertanto, la banca avrebbe dovuto comunicare all’ordinante i dati del soggetto che aveva incassato la somma.
In conclusione La sentenza Cass. civ., sez. I, ord., 25 giugno 2024, n. 17415, sancisce chiaramente la responsabilità della banca che non adotta le dovute cautele prima di accreditare un bonifico su un conto non intestato al beneficiario indicato. La decisione si fonda sul combinato disposto dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 24 D.Lgs. 11/2010, nonché sui principi di buona fede e diligenza nell’esecuzione del contratto. Questa pronuncia rappresenta un ulteriore aggravio di responsabilità per le Banche e per i processi di controllo, di contro è un passo significativo nella tutela dei diritti dei clienti bancari, soprattutto alla luce delle sempre più frequenti truffe in cui cadono non soltanto ignari cittadini ma anche imprese strutturate e capaci di una maggiore attenzione anche in relazione ai volumi di transazioni illecitamente sottratti..
Avv. Luca Viola